Etichettatura miele: Normativa UE e Legislazione italiana
Negli Stati appartenenti all’Unione Europea è in vigore una specifica direttiva sui Paesi di origine del miele. Nell’etichetta è obbligatorio riportare tale indicazione solo nel caso in cui il miele stesso provenga da un unico Paese. Questo significa che, in caso di miscele, è sufficiente attenersi alla dicitura “miscele di mieli dell’UE”, “miscela di mieli Extra UE” o “miscela di mieli UE e Extra UE”.
L’Italia non si è solo limitata a recepire la direttiva, ma l’ha regolamentata ulteriormente attraverso il decreto legislativo 179/2004 e la legge 81 del 11 marzo 2006. I confezionatori italiani, pertanto, sono tenuti a indicare anche i nomi dei Paesi di origine delle miscele. Non è necessario riportarli in ordine decrescente, ma porre in evidenza chi ha fornito più del 20% della materia prima (a differenza di quanto previsto in Francia ad esempio). Di conseguenza, l’assenza dell’indicazione del Paese segnala ai consumatori che un barattolo di miele non è stato confezionato in territorio italiano. Discorso a parte merita il miele biologico. Per ottenere la certificazione di “biologico” e riportarla in etichetta, il miele deve soddisfare una serie di requisiti, così come gli alveari da cui ha origine la produzione.
Le informazioni principali da riportare obbligatoriamente sulle etichette
Esaminando nel dettaglio la normativa etichette miele, il primo elemento ad apparire è la Denominazione di vendita, ossia il nome del prodotto; al suo interno dovrà essere necessariamente incluso il termine “miele”. È anche possibile specificare l’origine floreale, e indicare il metodo di produzione (ad esempio “miele di girasole biologico”). Più rara, pur se ammessa, è la specifica “non è scaldato”.
Non è permesso, invece, indicare che quanto contenuto nel vasetto provenga “solo dalle api”, o che si tratti di “100% miele”. La ragione è legata al fatto che il miele, in quanto tale, deve comunque essere ottenuto esclusivamente dalle api e che all’interno del barattolo si trovi solamente miele. La specifica è ritenuta superflua.
Le altre informazioni da indicare in etichetta
In base alla normativa vigente, le altre indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta sono le seguenti:
- quantità netta;
- lotto di produzione;
- termine minimo di conservazione;
- informazioni in merito al produttore o al confezionatore (la ragione sociale e la sede dello stabilimento);
- paese di origine (volendo anche specificando Regione o indicazione territoriale).
Dichiarazione Nutrizionale
Come è ormai noto, dal 13 dicembre 2016, è in vigore l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1 lettera l) del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Così come indicato al Punto 1 dell’Allegato V del Regolamento, tra gli alimenti per i quali l’indicazione della dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria, troviamo il miele, il polline e la pappa reale, in quanto “prodotti non trasformati che comprendono una sola categoria di ingredienti”
Per le preparazioni alimentari prodotte dagli apicoltori, invece, la tabella nutrizionale resta obbligatoria con le sole deroghe concesse alle micro-imprese. Per le deroghe relative a: numero dipendenti, fatturato e condizioni di vendita dei prodotti delle micro-imprese si rimanda al Punto 19 dello stesso allegato e alla relative note.
Il regolamento di esecuzione UE n.2018/75: nessuna novità per i produttori di miele
A partire dal 1° aprile 2020 è diventato obbligatorio, per chi opera nel settore alimentare, rispettare il regolamento di esecuzione UE n.2018/775. Quest’ultimo impone di indicare l’origine geografica dell’ingrediente “primario” di un qualunque alimento la cui origine sia diversa da quella del prodotto riportata in etichetta. In realtà, con il regolamento, nulla cambia per quanto riguarda il miele. La disciplina in vigore, pur non imponendo alcun obbligo in merito all’origine geografica, prevede alcune eccezioni per determinati alimenti, dai prodotti biologici alla carne, fino alla frutta secca e all’olio extravergine d’oliva: la lista include, appunto, il miele.
In ogni caso, si rimanda alla legislazione in materia per ogni approfondimento di carattere generale e particolare di prodotto.