Normativa etichette vino: le informazioni che non devono mancare

Tra i prodotti agroalimentari, il vino è il più complicato da gestire sotto l’aspetto dell’etichettatura. L’etichetta di un vino non ha semplicemente un carattere informativo, ma rappresenta una sintesi narrativa della storia del prodotto: il luogo di origine, l’annata, le caratteristiche organolettiche, una lunga serie di elementi, in parte resi obbligatori da una normativa etichette vino ben precisa.

Occorre considerare che il vino è un prodotto distribuito sul mercato internazionale, e l’etichettatura deve corrispondere a specifiche regole italiane ed europee, che determinano i contenuti obbligatori e non obbligatori e i criteri di visibilità.

La normativa per le etichette del vino fa riferimento alla direttiva 2000/13/CE del 20/03/2000: prima di stampare le etichette per vino, è importantissimo attenersi alle disposizioni sia per conformità alla legge, sia per garantire la leggibilità dell’etichetta.

Normativa etichette vino: le informazioni che non devono mancare

Informazioni obbligatorie

Sostanzialmente, i vini si dividono in due macrocategorie: con denominazione di origine e senza denominazione di origine. Le informazioni obbligatorie devono essere chiare e leggibili senza necessità di ruotare la bottiglia.

I vini con denominazione di origine devono assolutamente mostrare:

  • il nome del vino, inteso come vitigno, area geografica o marchio;
  • la classificazione: Denominazione di Origine Protetta (D.O.C. / D.O.C.G. / D.O.P.) o Indicazione Geografica Protetta (I.G.P. / I.G.T.); per i vini senza denominazione di origine si può indicare la categoria (vino rosso, vino bianco, vino rosato…);
  • l’indicazione geografica o la denominazione di origine e le eventuali menzioni del vitigno (riserva, riserva speciale ecc…);
  • i dettagli relativi all’imbottigliatore o, se si tratta di vino estero, dell’importatore; per i vini DOP e IGP è ammessa la dicitura “imbottigliato all’origine”;
  • i dettagli relativi ad altri operatori della filiera, quali possono essere il produttore o il distributore;
  • il Titolo Alcolometrico Volumico Effettivo (TAVE) espresso in unità o mezze unità percentuali seguite da “% vol.”;
  • la tolleranza analitica rispetto al valore indicato in etichetta: 0,5% vol o 0,8 vol per i vini DOP e IGP imbottigliati da oltre tre anni;
  • il volume del recipiente in cl;
  • per gli spumanti, le informazioni sul tenore zuccherino con relativa espressione brut, extra brut, dry, extra dry, brut nature, abboccato o dolce;
  • l’eventuale presenza di allergeni (solfiti, uovo, latte o altro);
  • numero di lotto della partita;

Le informazioni relative al numero di lotto, ai solfiti e allergeni e all’importatore possono essere collocate anche sul lato dell’etichetta adesiva, al di fuori del campo visivo principale.

Informazioni non obbligatorie

La normativa etichette vino prevede una serie di informazioni non obbligatorie, che possono essere comunque mostrate, delle quali è determinante la veridicità:

  • l’annata di produzione, solo se almeno l’85% delle uve corrisponde alla stessa annata;
  • il nome del vitigno di riferimento, solo se costituisce almeno l’85% del vino stesso;
  • la percentuale di zuccheri per i vini non spumanti;
  • i dettagli informativi sui metodi di produzione (fermentato in botte, invecchiato in barriques ecc…);
  • le informazioni su aree di provenienza più piccole della DOP o IGP, solo se almeno l’85% dell’uva proviene da tale luogo;
  • le informazioni sull’azienda agricola indicata come rocca, castello, abbazia, solo nel caso in cui la lavorazione dell’uva avvenga effettivamente in tale luogo;
  • il logo comunitario;